Norme e leggi sulla casa

Il 31 maggio 2013, il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 gli sgravi fiscali per le ristrutturazioni edilizie, confermando la detrazione al 50%. Il bonus riguarderà anche i "mobili fissi compresi nella muratura" (come le cucine, gli armadi a muro, i bagni, ecc.) ed i lavori per l'adeguamento degli edifici alle norme antisismiche.

 

Articolo 11 del decreto legge Sviluppo del Consiglio dei ministri, 22 giugno 2012, n. 83

Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50% delle spese stesse».
All'articolo 4, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

NUOVO CALENDARIO PER GLI SCONTI

Dall'entrata in vigore del Dl Sviluppo la detrazione per il recupero edilizio passa dal 36% al 50% e il tetto di spesa passa da 48.000 a 96.000 euro. Restano in vigore tutte le altre regole, dalla rateazione in 10 anni del bonus all'elenco delle opere agevolabili contenuto nell'articolo 4 del Dl 201/2011. Tutto questo, però, terminerà il 30 giugno 2013.

Le spese per il risparmio energetico prima detraibili al 36% ora sono detraibili al 50% con tetto di spesa di 96.000 euro e vengono sempre qualificate come interventi «relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia».

Fino al 31 dicembre 2012 è invece possibile continuare a ottenere il 55% della detrazione per le spese pagate per opere e impianti mirati al risparmio energetico in base alla normativa oggi vigente relativamente alla detrazione del 55% stessa, cioè con i limiti obbligatori del raggiungimento del risparmio del 20% rispetto ai valori stabiliti nell'allegato C, numero 1, tabella 1 di cui al Dlgs 192/2005.

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