Acquisto 1° casa

L'acquisto di una casa è soggetto ad una serie di imposte diverse (registro o Iva, ipotecarie e catastali) a seconda che il venditore sia un privato o un'impresa di costruzione o società immobiliare, e che l'acquisto riguardi la prima, la seconda casa o altri immobili ( vedi sotto la tabella riassuntiva ).

In questa pagina vengono indicate le dichiarazioni fondamentali da inserire nell'atto di compravendita, le modalità per eseguire il calcolo delle imposte da versare, la tassazione delle eventuali plusvalenze realizzate nella cessione degli immobili, la normativa sul credito d'imposta, come utilizzare il bonus, le modalità di rimborso. Per agevolare il lettore, la trattazione è completata con schemi riassuntivi delle agevolazioni previste.

 

Acquisto da un privato o da impresa non costruttrice

Le compravendite di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze (box, garage, solai, cantine), effettuate tra privati cittadini, o tra un privato e un'impresa non costruttrice, oppure un'impresa costruttrice che vende immobili ultimati da oltre quattro anni, sono soggette, in via generale, all'IVA e/o all'imposta di registro (a seconda del venditore) e alle imposte ipotecarie e catastali.
Nel rogito riguardante la compravendita della casa le parti devono inserire una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" in cui segnalare:

  • le modalità di pagamento (assegno, bonifico, eccetera) del corrispettivo;
  • se per l'operazione si è ricorso ad attività di mediazione e, in caso affermativo, tutti i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società, la partita IVA, il codice fiscale, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di Commercio;
  • le spese sostenute per detta attività, con le analitiche modalità di pagamento della stessa.

L'omissione, la falsa o incompleta dichiarazione comporta (oltre all'applicazione della sanzione penale) l'assoggettamento, ai fini dell'imposta di registro, ad accertamento di valore dei beni trasferiti. In sostanza, l'ufficio applicherà le imposte sul valore di mercato dell'immobile, anche se le parti avevano richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre, è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione, il notaio, inoltre, è obbligato ad effettuare apposita segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

 

Assistenza Legale

Contrattuale, pratiche catastali, visure ipotecarie e catastali, pratiche notarili.

Assistenza Bancaria

Studi di fattibilità, su concessioni mutui, pratiche mutuo, assistenza fino al rogito notarile.

Affitti e compravendita

Alloggi, negozi, uffici, immobili industriali, seconde case, frazionamenti e cantieri.